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Bonus psicologo

Bonus Psicologo

Il Bonus Psicologo è un contributo erogato dal governo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Può essere richiesto da chiunque (senza limiti di età), per ogni tipologia di malessere (ansia, depressione, rabbia ecc) ed è possibile richiederlo anche per le terapie già avviate.
Il solo parametro considerato è un ISEE inferiore a 50.000 euro. Il valore dell’importo riconosciuto dipenderà dalla fascia ISEE di appartenenza (più basso è l’ISEE del richiedente più alto sarà il contributo).
Per il 2024, con riferimento ai fondi stanziati nel 2023, l'importo erogato a ciascun richiedente, fino a esaurimento dei fondi, è di:

  • 1500 euro per ISEE inferiori a 15.000 euro

  • 1000 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000 euro

  • 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro


Come e dove richiederlo
La domanda deve essere presentata online dal portale INPS, tramite il servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e accedendo alla propria area personale o tramite Contact Center. Le domande possono essere presentate dal 18 marzo al 31 maggio 2024 e sempre sul sito può essere verificato lo stato di avanzamento della domanda ed, eventualmente, la somma di cui si può beneficiare. Le graduatorie vengono stilate prima di tutto in base al valore ISEE (con priorità agli ISEE più bassi) e a parità di ISEE si tiene conto del momento della presentazione della domanda.
In caso di approvazione della domanda verrà inviata comunicazione tramite SMS o mail e si riceverà un
codice univocoche dovrà essere comunicato ad ogni sessione di psicoterapia.
Il Bonus deve essere utilizzato
entro 270 giorni dall'assegnazione della somma stabilita, ovvero da quando si riceve la comunicazione di approvazione della domanda. Al termine dei 270 giorni il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate. Ciò significa che si potrebbe ricevere il contributo anche se non si rientra immediatamente in graduatoria.

Come utilizzarlo

Il Bonus Psicologo si può utilizzare presso specialisti privati iscritti all’Albo degli Psicologi e nell’Elenco degli Psicoterapeuti aderenti all'iniziativa, anche per sedute online.

Per utilizzare il Bonus si deve contattare personalmente lo/la specialista scelto.

Molti professionisti segnalano la loro adesione attraverso i propri siti professionali, ma si può anche consultare l'intero elenco dei professionisti disponibili attraverso apposita sezione del sito INPS.

Convenzioni

In seguito all'adesione alle convenzioni stipulate tra il CNOP e istituzioni e associazioni si applicano tariffe agevolate per:

Convenzioni

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco: primo incontro gratuito e riduzione del 20% sull'onorario
Federazione Nazionale Tecnici Sanitari: riduzione del 35% sull'onorario
Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche: riduzione del 35% sull'onorario
Dipartimento Amm. Penitenziaria (DAP): primo incontro gratuito e riduzione del 20% sull'onorario
Arma dei Carabinieri: primo incontro gratuito e riduzione del 20% sull'onorario
FISDE - ENEL: primo incontro gratuito e riduzione del 20% sull'onorario
AssoMedico: primo incontro gratuito e riduzione del 20% sull'onorario
Guardia di Finanza: primo incontro gratuito e riduzione del 20% sull'onorario

Le spese sostenute per le sedute di psicoterapia rientrano tra le spese sanitarie e sono detraibili fiscalmente nella misura del 19%.
Dal 1 gennaio 2020 le spese per prestazioni sanitarie sono detraibili
solo se il pagamento avviene tramite modalità tracciabili (Bonifico, Assegno, POS, Pay Pal).
A partire dal 2016 per le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie vi è l'
obbligo di inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti. La comunicazione è finalizzata a consentire all'Agenzia delle Entrate la predisposizione dei modelli 730 precompilati. Il paziente può opporsi alla comunicazione dei propri dati; in caso di opposizione, sarà obbligo annotare in fattura: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31-7-2015”.
Il contribuente può comunque inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

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